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MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

 

Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto dall’ASD/SSD (diseguito, l’Associazione), come previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dalla Federazione Italiana di ASI

Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività della ASD/ SSD​,indipendente dalla disciplina sportiva praticata. Ha validità quadriennale dalla data di approvazionee deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

 

L’obiettivo del presente modello ha l’obiettivo di promuovere una cultura e un ambiente inclusivoche assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l’integrità fisica e morale di tutti i tesserati.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva deve essere pubblicato sullahomepage del sito dell’Associazione, affisso nella sede della medesima nonché comunicato alResponsabile Safeguarding della Federazione per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condottediscriminatorie, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana​.

Diritti e doveri

A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:

- a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;

- alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione didiscriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, dinascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;

- a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultatosportivo. Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all’attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni atutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.

I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presentemodello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesseratidagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana …….…

Prevenzione e gestione dei rischi

Comportamenti rilevanti

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

- l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento,la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;

- l’abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse,soffocamento,

schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggil’integrità psicofisica del

tesserato. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei comportamentiche favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche didoping;

- la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale,sia

esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamentipossono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonchérichieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio,degradante o umiliante;

- l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senzacontatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, nondato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessualiinappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

- la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, ocomportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando undanno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Puòconsistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisicie/o psicologici del tesserato;

- l’incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

- l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il cultopurché non si tratti di riti contrari al buon costume;

- il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singoloindividuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altristrumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono ancheconsistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

- i comportamenti discriminatori;  qualsiasi comportamento finalizzato a  conseguire un effetto

discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle dipersona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network eblog.

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

L’Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo diprevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci nonché per garantirela protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, dovrà essere soggetto autonomo e possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, verràselezionato tra i soggetti con abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai seminariinformativi organizzati dalla Federazione Italiana …. alla quale l’Associazione è affiliata.

Prima della nomina andrà acquisito il certificato del casellario giudiziale. Non può essere, infatti,designato

come responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi.

In ogni caso, il responsabile safeguarding all’interno delle società/associazioni sportive svolge funzioni di vigilanza circa l’adozione e l’aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive.

Il Responsabile safeguarding sarà tenuto a sensibilizzazione i membri dell'associazione sulle questioni di safeguarding e sarà tenuto a collaborare con le autorità competenti.

Il Responsabile safeguarding dovrà definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri dell'associazione sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.

Il Responsabile safeguarding dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioniriguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili inmodo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Il Consiglio direttivo potrà sospendere o la rimuovere il responsabile safeguarding in caso dimancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell'associazione relative alla protezione dei minori.

 

Uso degli spazi dell’Associazione

Deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all’Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a lorodelegati. Presso le strutture in gestione o in uso all’Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.

Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l’accesso agli spogliatoi esclusivamenteagli atleti e alle atlete dell’ASD/ SSD ​.

Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e,comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intelletivo/relazionale.

In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l’accesso all’infermeria è consentito al medico sociale o, in caso dimanifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle proceduredi primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso neiconfronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

Trasferte

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere,eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno itecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l’atleta el’accompagnatore.Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini delpresente modello.

Tutela della privacy

A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i socidell’Associazione all’atto dell’iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuatauna

raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l’informativa sul trattamento dei dati personali aisensi

dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamentoe comunque solo sulla base della necessità all’esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all’adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.

In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l’origine razziale o etnica, le opinionipolitiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell’interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.

L’Associazione, fermo restando il preventivo consenso raccolto all’atto dell’iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti itesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.

La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall’Associazione contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l’inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentaledivulgazione, data breach, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all’interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all’autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione deidati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate edevono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

Inclusività

L’Associazione/Società garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e societàsportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali,disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

L’Associazione/Società si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altreassociazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilitàfisica o intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni osocietà sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per l’Associazione/Società lorocoetanei.

L Associazione/Società si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o famigliare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell associazione anche mediante scontidelle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.

Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

Segnalazione dei comportamenti lesivi

In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altritesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all’indirizzo email salvaguardialilliputasd@gmail.com . Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno in possesso esclusivamente del Responsabile.

In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al Garanteper

la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office all’indirizzo email salvaguardialilliputasd@gmail.com

​. 

In caso di gravi comportamenti lesivi l’Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell’ordine.

L’Associazione deve garantire l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma divittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;

- manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;

- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;

- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;

- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che necostituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);

- violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale dacompromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e l’Associazione/Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;

- violazione delle misure poste a tutela del segnalante;

- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;

- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione/Società;

- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione ediffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;

- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivicollegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e l’Associazione/Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalitàdel comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono avercaratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modelloattraverso i mezzi ritenuti più idonei dall’Associazione/Società.

Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione, edella documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minorie per la

prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione)sono

definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devonoessere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;

- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;

- multa in misura non eccedente l’importo di 5 ore di retribuzione;

- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;

- risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell’Associazione, radiazione dellostesso. Ai fini del precedente punto:

1. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratoreche violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, uncomportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora laviolazione non abbia rilevanza esterna;

2. incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nellearee a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;

3. incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 5 ore dellanormale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilitàgerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presentemodello con comportamenti quali:

a) l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze ediscriminazioni; l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzionedelle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;

b) la violazione delle misure adottate dall’Associazione volte a garantire la tutela dell’identità delsegnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);

4. incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per unmassimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissionedi infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l’importo di 5 ore della normaleretribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;

5. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso ilcollaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fraquelli previsti

​- e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione ol’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle 

informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi,

violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Sanzioni nei confronti dei volontari

Nei confronti dei volontari dell’Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, chedevono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;

- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;

- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;

- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;

- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell’Associazione, radiazionedello stesso.

Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione “Sanzioni nei confronti deicollaboratori

retribuiti”.

Obblighi informativi e altre misure

L’Associazione è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale.

Al momento dell’adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, l’Associazione deve darne comunicazione via posta elettronica a tutti i propri tesserati, associati e volontari. L’Associazione deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e deicontatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

L’Associazione deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabilecontro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office della federazione sportiva di competenza, nonché all’Ufficio della Procura federale ove competente.L’Associazione deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti,obblighi e tutele.

L’Associazione deve prevedere adeguate misure per la diffusione di o l’accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

L’Associazione deve prevedere un’adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloroesercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

L’Associazione deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano laresponsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di safeguarding adottata dalle federazioni sportive alla quale è affiliata.

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